DECRETO 27 dicembre 2017 Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori. (GU S. Gen. 4 del 05-01-2018)

Il decreto si applica alle attrezzature ei ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina (e di altri carburanti di tipo liquido categoria C), attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, ferma restando la conformità al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

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