Entra in vigore l'aggiornamento al Codice di Prevenzione Incendi

Nell'ambito del processo di aggiornamento delle norme di prevenzione incendi, il 20 ottobre scorso è entrato in vigore il D.M. 12 aprile 2019 che apporta modifiche al D.M. 3 agosto 2015, il c.d. Codice di prevenzione incendi.

Tra le principali novità introdotte, vi è l’ampliamento delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011, a cui applicare le disposizioni tecniche contenute nel Codice.

Ad esempio si segnalano le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse nell'originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso. Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative. Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).

Come sempre in questi casi l'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato una circolare esplicativa delle modifiche introdotte dal D.M. 12 aprile 2019, consultabile dal link a fondo pagina, al fine di ottenere ogni ulteriore necessario dettaglio in merito.