CTP - Consulenza Tecnica di Parte

Come previsto dall'Art. 201 del Codice di Procedura Civile:

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [91, 145, 146 disp. att.]
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Siamo iscritti agli elenchi quali Consulenti Tecnici di Ufficio, che consistono neii tecnici che vengono nominati dai giudici quali tecnici di loro fiducia; come ovvio che sia, quando non siamo coinvolti in prima persona in un procedimento, possiamo prendere parte alle operazioni quali Consulenti Tecnici di Parte per le materie in cui operamo, pertanto se vi occorre indicare un professionista affidabile al vostro legale di fiducia siamo a vostra completa disposizione.

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