Tipi Particellari

L'articolo 7 del D.P.R. n. 650/1972, integrato da successive circolari, ha istituito l'obbligo di presentazione di tale elaborato ogni qualvolta non ci sia corrispondenza fra la configurazione o la superficie catastale di una particella trasferita e la sua rappresentazione in mappa. L'oggetto del rilievo è costituito dall'intera particella trasferita. L'elaborato, nel quale viene riprodotta la configurazione della particella, deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la determinazione della superficie effettiva. Per la redazione del tipo particellare si usano gli stessi modelli e si applicano le stesse norme che valgono per il tipo di frazionamento. Si dovrà quindi rilevare, la particella e tutti i punti di dettaglio che individuano la posizione in mappa della stessa particella. Tutti i punti presi dovranno essere riferiti ai punti fiduciali presenti in zona, o meglio ai punti catastali o IGM. Con il tipo particellare saranno corretti da parte dell'Agenzia del Territorio sia i confini che le superfici delle particelle in oggetto.

Tali elaborazioni sono ovviamente di natura complessa e richiedono esperienza e forza lavoro per garantire una rapida risoluzione.

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